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Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative.-
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 CdS),
2. Modifiche costruttive (art.78CdS.).-
Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto
indicate, si trasmettono le seguenti disposizione operative:-
1 . L UCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del Cds e normative
CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art. 78 del CdS, con relativo ritiro della carta di
circolazione per l’invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci
abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi Art. 153/9 CdS.
Luce blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall’art.151 CdS. Sono
sanzionabili ai sensi dell’art.72 Cds , anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).-
2 . A LETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costrittive o funzionali indicate nell’appendice V del titolo III°,
sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione
possono essere installate: (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci. ecc.9 a
cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3 . F INALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono
essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di
omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo
(misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4 . L UCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5 . L IMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si
limiti ad una reazione di servizio il più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i
necessari accertamenti presso la M.C.T.C.-
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Circolare Ministeriale sulle normative che regolano l'omologazione dei pneumatici.
387.0 NOZIONI DI CARATTERE GENERALE (5) (6)
I dati relativi alle dimensioni e alle caratteristiche che devono equipaggiare un veicolo sono
annotati sulla carta di circolazione del medesimo. Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio
fianco, oltre che al marchio del costruttore, alla data di costruzione, al marchio di omologazione ed
altre sigle anche i seguenti dati caratteristici:
- la marcatura delle dimensioni comprendente l'indicazione delle misure della
sezione nominale trasversale (espressa in millimetri)del rapporto nominale d'aspetto
(rapporto tra l'altezza della sezione e la larghezza nominale moltiplicato per il
coefficiente "100") e del tipo struttura ("Radiale" o "Diagonale");
- gli indici di prestazione, posti al di fuori della marcatura della misura, che
comprendono l'indicazione del codice della velocità (velocità di riferimento per il
carico ammesso) e dell'indice della capacità di carico (capacità di carico relativa alla
velocità di riferimento). Tali indicazioni devono essere sempre riportate sul
prospetto di omologazione del veicolo come prescritto, tra l'altro, dalla Direttiva n.
92/23/CEE.
Con l'entrata in vigore del Regolamento ECE, recante prescrizioni uniformi per l'omologazione dei
pneumatici, le norme inerenti alle marcature caratteristiche che individuano il tipo di pneumatico
hanno subito modificazioni, rendendo difficoltose, tra l'altro, le verifiche da parte dei competenti
organi di Controllo sull'equivalenza tra i pneumatici identificati con marcature nuove norme e
vecchie norme. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga sostituito il tipo di pneumatico di primo
equipaggiamento con altro di caratteristiche differenti da quelle riportate nella carta di circolazione
può essere necessario l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite
emissione di un duplicato della carta di circolazione) (3) (4) (5): Di seguito sono riassunte, caso per
caso, le principali procedure per aggiornare la carta di circolazione, quando ricorra tale eventualità.
387.4 INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI PNEUMATICO: PNEUMATICI CON
MARCATURE DIFFERENTI E OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO NON AGGIORNATA.
In questo caso il nuovo tipo di pneumatico non è stato riconosciuto ammissibile in alternativa a
quello previsto in sede di omologazione del veicolo; pertanto sussiste l'obbligo di presentare il
mezzo a visita e prova esibendo idonea documentazione tecnica che dovrà essere valutata, caso
per caso, dal Funzionario della M.C.T.C. preposto all'espletamento delle operazioni tecniche.
Occorre presentare la seguente domanda:
B- Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'Ufficio
Provinciale della M.C.T.C. su mod. MC 2119 unitamente al mod. MC 2020, se
necessario.
BO Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1"
(vedasi "Tariffe M.C.T.C." pag. Z.022/01). Alla domanda devono essere allegati i
seguenti documenti:
B1 Carta di circolazione del veicolo.
B2 Dichiarazione di Nulla Osta rilasciata dal costruttore del
veicolo(identificato per numero di telaio o attraverso la sigla completa
del tipo) per il montaggio del nuovo tipo di pneumatico in alternativa
a quello previsto originariamente. Con questa dichiarazione il
costruttore del veicolo si assume piena responsabilità nei riguardi
della trasformazione ( e garantisce circa la compatibilità dei
pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle
sospensioni(9). Nella dichiarazione devono essere indicate le
eventuali prescrizioni necessarie per la trasformazione. Il funzionario
tecnico dell'Ufficio Provinciale, in sede di visita e prova, deve
effettuare tutte le verifiche che riguardano il nuovo equipaggiamento.
In particolare dovrà essere accertato che con l'installazione del
nuovo tipo di pneumatico ( (9):
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada. IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti
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Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della
sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di
queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non
originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo
30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del
veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine
di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il
dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine
dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di
circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione
Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
"....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai
dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in
detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del
silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già
descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di
circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al
regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un
fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa
presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso
oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre
al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale
di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
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CIRCOLARE MINISTERIALE SCARICHI SUPERSPRINT
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NORMATIVA BARRA DUOMI
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qui trovate la normativa CEE [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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LEGGE non normativa
Articolo 29 3bis (abolizione nulla osta febbraio 2009) Abolito Nulla osta della casa costruttrice ed il 3ter ci dà la possibilità di montare pezzi omologati nella comunità europea.
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la
documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo
che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto
di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono
conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“.
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Normativa montaggio fari allo xeno.
Art.72
Comma 1
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
Lettera A
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Ecc..
Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
Inoltre riporta :
6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
inoltre la normativa dice :
Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
cioè:
Proiettori anabbaglianti con una fonte luminosa che hanno un obiettivo flusso luminoso superiore a 2000 lumen deve essere installato solo in combinato disposto con l'installazione del proiettore dispositivo di lavaggio (s) in base al regolamento n. 45. 7 / Inoltre, per quanto riguarda l'inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2. di cui sopra non deve essere applicata.
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative.-
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 CdS),
2. Modifiche costruttive (art.78CdS.).-
Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto
indicate, si trasmettono le seguenti disposizione operative:-
1 . L UCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del Cds e normative
CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art. 78 del CdS, con relativo ritiro della carta di
circolazione per l’invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci
abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi Art. 153/9 CdS.
Luce blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall’art.151 CdS. Sono
sanzionabili ai sensi dell’art.72 Cds , anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).-
2 . A LETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costrittive o funzionali indicate nell’appendice V del titolo III°,
sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione
possono essere installate: (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci. ecc.9 a
cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3 . F INALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono
essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di
omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo
(misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4 . L UCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5 . L IMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si
limiti ad una reazione di servizio il più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i
necessari accertamenti presso la M.C.T.C.-
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Circolare Ministeriale sulle normative che regolano l'omologazione dei pneumatici.
387.0 NOZIONI DI CARATTERE GENERALE (5) (6)
I dati relativi alle dimensioni e alle caratteristiche che devono equipaggiare un veicolo sono
annotati sulla carta di circolazione del medesimo. Ciascun pneumatico riporta, impresso sul proprio
fianco, oltre che al marchio del costruttore, alla data di costruzione, al marchio di omologazione ed
altre sigle anche i seguenti dati caratteristici:
- la marcatura delle dimensioni comprendente l'indicazione delle misure della
sezione nominale trasversale (espressa in millimetri)del rapporto nominale d'aspetto
(rapporto tra l'altezza della sezione e la larghezza nominale moltiplicato per il
coefficiente "100") e del tipo struttura ("Radiale" o "Diagonale");
- gli indici di prestazione, posti al di fuori della marcatura della misura, che
comprendono l'indicazione del codice della velocità (velocità di riferimento per il
carico ammesso) e dell'indice della capacità di carico (capacità di carico relativa alla
velocità di riferimento). Tali indicazioni devono essere sempre riportate sul
prospetto di omologazione del veicolo come prescritto, tra l'altro, dalla Direttiva n.
92/23/CEE.
Con l'entrata in vigore del Regolamento ECE, recante prescrizioni uniformi per l'omologazione dei
pneumatici, le norme inerenti alle marcature caratteristiche che individuano il tipo di pneumatico
hanno subito modificazioni, rendendo difficoltose, tra l'altro, le verifiche da parte dei competenti
organi di Controllo sull'equivalenza tra i pneumatici identificati con marcature nuove norme e
vecchie norme. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga sostituito il tipo di pneumatico di primo
equipaggiamento con altro di caratteristiche differenti da quelle riportate nella carta di circolazione
può essere necessario l'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite
emissione di un duplicato della carta di circolazione) (3) (4) (5): Di seguito sono riassunte, caso per
caso, le principali procedure per aggiornare la carta di circolazione, quando ricorra tale eventualità.
387.4 INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI PNEUMATICO: PNEUMATICI CON
MARCATURE DIFFERENTI E OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO NON AGGIORNATA.
In questo caso il nuovo tipo di pneumatico non è stato riconosciuto ammissibile in alternativa a
quello previsto in sede di omologazione del veicolo; pertanto sussiste l'obbligo di presentare il
mezzo a visita e prova esibendo idonea documentazione tecnica che dovrà essere valutata, caso
per caso, dal Funzionario della M.C.T.C. preposto all'espletamento delle operazioni tecniche.
Occorre presentare la seguente domanda:
B- Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'Ufficio
Provinciale della M.C.T.C. su mod. MC 2119 unitamente al mod. MC 2020, se
necessario.
BO Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1"
(vedasi "Tariffe M.C.T.C." pag. Z.022/01). Alla domanda devono essere allegati i
seguenti documenti:
B1 Carta di circolazione del veicolo.
B2 Dichiarazione di Nulla Osta rilasciata dal costruttore del
veicolo(identificato per numero di telaio o attraverso la sigla completa
del tipo) per il montaggio del nuovo tipo di pneumatico in alternativa
a quello previsto originariamente. Con questa dichiarazione il
costruttore del veicolo si assume piena responsabilità nei riguardi
della trasformazione ( e garantisce circa la compatibilità dei
pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle
sospensioni(9). Nella dichiarazione devono essere indicate le
eventuali prescrizioni necessarie per la trasformazione. Il funzionario
tecnico dell'Ufficio Provinciale, in sede di visita e prova, deve
effettuare tutte le verifiche che riguardano il nuovo equipaggiamento.
In particolare dovrà essere accertato che con l'installazione del
nuovo tipo di pneumatico ( (9):
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue. La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso. Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli. Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie. Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato: 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime; 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole. Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada. IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti
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Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della
sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di
queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non
originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo
30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del
veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine
di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il
dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine
dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di
circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione
Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
"....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai
dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in
detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del
silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già
descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di
circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al
regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un
fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa
presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso
oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre
al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale
di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
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CIRCOLARE MINISTERIALE SCARICHI SUPERSPRINT
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NORMATIVA BARRA DUOMI
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qui trovate la normativa CEE [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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LEGGE non normativa
Articolo 29 3bis (abolizione nulla osta febbraio 2009) Abolito Nulla osta della casa costruttrice ed il 3ter ci dà la possibilità di montare pezzi omologati nella comunità europea.
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la
documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo
che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto
di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono
conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“.
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Normativa montaggio fari allo xeno.
Art.72
Comma 1
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
Lettera A
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Ecc..
Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
Inoltre riporta :
6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
inoltre la normativa dice :
Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
cioè:
Proiettori anabbaglianti con una fonte luminosa che hanno un obiettivo flusso luminoso superiore a 2000 lumen deve essere installato solo in combinato disposto con l'installazione del proiettore dispositivo di lavaggio (s) in base al regolamento n. 45. 7 / Inoltre, per quanto riguarda l'inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2. di cui sopra non deve essere applicata.
Lun 27 Lug 2015 - 20:35 Da NissanAdmin
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